Art. 3.

      1. I soggetti che partecipano alle procedure di valutazione sono dichiarati idonei in base a giudizi individuali e comparativi motivati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c). Possono essere sentite le opinioni di studiosi autorevoli, anche non italiani e non facenti parte della commissione nazionale di valutazione competente, previa richiesta della maggioranza dei componenti della commissione stessa. I pareri espressi ai sensi del secondo periodo devono essere motivati e resi pubblici negli atti delle procedure di valutazione.

 

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